Le disposizioni FIFA per la guerra in Ucraina

10 Marzo

Nell’articolo pubblicato su “Le Regole del Gioco”, blog di approfondimento di diritto sportivo dello Studio LegisLAB, l’avvocato Alberto Porzio e la dottoressa Erika Mazzucotelli, hanno provato ad analizzare le più importanti modifiche apportate dalla FIFA al Regulations on the Status and Transfer of Players (FIFA RSTP) a fronte della guerra in Ucraina.

Hanno ipotizzato le modalità/oggetto di un eventuale intervento della Federazione Italiana Giuoco Calcio volto a recepire a livello nazionale le predette modifiche.

In particolare, la FIFA ha introdotto le nuove disposizioni applicabili a tutti i contratti di prestazione sportiva “di dimensione internazionale”, conclusi da calciatori e allenatori con club affiliati alla federazione calcistica ucraina (UAF) o a quella russa (FUR) nel FIFA RSTP, tramite l’Annex 7.

La Federazione calcistica internazionale con l’adozione di tali disposizioni ha voluto garantire a calciatori, anche di minore età, e allenatori che hanno un contratto di prestazione sportiva in essere con club affiliati alle federazioni calcistiche dei Paesi coinvolti nel conflitto, di poter continuare a svolgere la loro professione, tramite la sospensione – fino al prossimo 30 giugno – del suddetto contratto di prestazione sportiva e concedendo ai predetti calciatori la possibilità di tesserarsi in via temporanea fuori dalle finestre di mercato a determinate condizioni.

A fronte del predetto intervento della FIFA, ci si è pertanto chiesti, venendo alla dimensione nazionale, come e se le nuove disposizioni verranno effettivamente implementate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

E infatti, allo stato attuale, la normativa nazionale, tra cui più specificamente la normativa sui tesseramenti presso le società professionistiche (C.U. FIGC n. 250/A del 21 maggio 2021) e quella sul tesseramento di extracomunitari (C.U. FIGC n. 268/A del 10 giugno 2021), non dialoga pienamente con le nuove disposizioni introdotte dalla FIFA.

Contatta gli autori dell’articolo, l’avv. Alberto Porzio e la dott.ssa Erika Mazzucotelli.