Sulla necessità di una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti di sfruttamento del marchio “Festival di Sanremo” (parte 3): dov’eravamo rimasti? La saga continua…
14 Maggio

Autore: Marco Ceruti
Introduzione: Il Festival di Sanremo tra Palco e Aule di Tribunale
Il Festival della Canzone Italiana non è soltanto l’evento mediatico e culturale più seguito del Paese, ma anche un complesso intreccio di interessi economici e giuridici che ne definiscono l’organizzazione.
La recente sentenza del TAR Liguria, sez. I, 4 maggio 2026, n. 555, rappresenta l’ultimo, significativo tassello di un contenzioso che ha ridisegnato le modalità di affidamento della prestigiosa kermesse. Dopo aver sancito la fine dell’affidamento diretto e imposto il ricorso ad una procedura competitiva, i giudici amministrativi sono tornati a pronunciarsi, questa volta per validare le scelte operate dal Comune di Sanremo nel disegnare la nuova gara.
La decisione in commento offre un’analisi approfondita sulla natura dei “contratti attivi” della Pubblica Amministrazione e sui confini della sua discrezionalità, con implicazioni che trascendono il caso specifico e interessano l’intero panorama delle concessioni di beni pubblici (a prescindere dalla attuale validità o meno della predetta categoria tassonomica: sul punto sia consentito rinviare a M. CERUTI, L’istituto euro-unitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione (Parte I e Parte II), in Urbanistica e appalti n. 6/2020 e n. 1/2021).
Il Contesto: La Sentenza “Madre” e l’Obbligo di Gara
Per comprendere appieno la portata della sentenza del 2026, è indispensabile fare un passo indietro. La vicenda trae origine da un precedente ricorso, culminato nella sentenza del TAR Liguria n. 843/2024, poi confermata da Consiglio di Stato n. 5602/2025. Con tale pronuncia, i giudici avevano stabilito l’illegittimità dell’affidamento diretto alla RAI dell’organizzazione e della trasmissione del Festival, imponendo al Comune di Sanremo l’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica.
Il punto nodale di quella decisione, richiamato anche nella sentenza più recente, risiedeva nella qualificazione giuridica del rapporto tra il Comune e il suo partner. Il Tribunale aveva inquadrato l’operazione non come una concessione di servizi, bensì come una concessione di bene pubblico immateriale, ovvero il marchio “Festival della Canzone Italiana”, di cui il Comune è titolare. Tale qualificazione inserisce il rapporto nella categoria dei cosiddetti contratti attivi, ossia quei contratti dai quali l’Amministrazione ricava un’entrata economica, a differenza dei contratti passivi (come gli appalti) che comportano una spesa.
Questa distinzione è cruciale. I contratti attivi, pur dovendo rispettare i principi generali di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, non sono assoggettati alla stringente e dettagliata disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023). Come chiarito dall’art. 13 del Codice, per tali contratti l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nel definire le modalità della procedura selettiva. Era stato proprio questo principio a fondare l’obbligo di gara: l’affidamento diretto a RAI, precludendo a qualsiasi altro operatore del settore la possibilità di concorrere per un’importante opportunità di guadagno, violava i principi fondamentali della concorrenza.
La Nuova Procedura e le Doglianze della Ricorrente
In ottemperanza alla predetta pronuncia n. 843/2024 del TAR Liguria, nel 2025 il Comune di Sanremo ha avviato una procedura selettiva per individuare il partner per le edizioni 2026-2028 del Festival. Tuttavia, le modalità di questa nuova gara sono state prontamente impugnate dallo stesso operatore che aveva dato il via al primo contenzioso. Le censure mosse contro gli atti di gara erano molteplici e miravano a scardinare l’impianto della procedura. In sintesi, il ricorrente lamentava:
1. la limitazione della partecipazione ai soli operatori televisivi, ritenuta una clausola escludente e irragionevolmente restrittiva della concorrenza;
2. l’indeterminatezza della lex specialis, che, a dire della ricorrente, non definiva con sufficiente dettaglio le attività da organizzare, i criteri di selezione e i contenuti della convenzione, rendendo impossibile la formulazione di un’offerta seria;
3. il privilegio dato alla componente televisiva a discapito dell’organizzazione dell’evento dal vivo;
4. la mancata applicazione integrale del Codice dei Contratti Pubblici, insistendo sulla qualificazione dell’affidamento come concessione di servizi e del Festival come “bene culturale”.
Prima di entrare nel merito, il TAR ha risolto la questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso. Nonostante la ricorrente non avesse partecipato alla gara, il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione, applicando il consolidato principio giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2018) che consente a un operatore del settore di contestare immediatamente le clausole del bando che ne impediscono la partecipazione, senza l’onere di presentare una domanda “inutile” (sul punto sia consentito rinviare a M. CERUTI, Sull’onere di immediata impugnazione del bando e della lex di gara – Riflessioni a margine della più recente giurisprudenza (sovra)nazionale, Maggioli Editore, 2021).
La Legittimità del Requisito “Operatore Televisivo”: un Bilanciamento tra Concorrenza e Qualità
La censura più rilevante riguardava la limitazione della platea dei concorrenti ai soli operatori televisivi. Secondo il TAR, tale scelta non è né arbitraria né sproporzionata e le motivazioni del Comune, fondate sull’esigenza di dare continuità a un modello organizzativo di successo e di garantire la massima diffusione nazionale dell’evento, sono state giudicate “plausibili” e basate su “circostanze di fatto difficilmente contestabili”.
Il Tribunale ha riconosciuto che la diffusione televisiva non è un mero accessorio, ma un elemento che “amplifica oltre misura l’accessibilità della competizione canora” e che è intrinsecamente legato al valore economico e alla notorietà del marchio. Sicché la scelta di non dissociare l’organizzazione dalla trasmissione, preferendo un operatore unico (o un raggruppamento guidato da un operatore TV), è stata ritenuta una comprensibile decisione gestionale, volta a garantire una sinergia tra le esigenze dello spettacolo dal vivo e quelle della diretta televisiva.
Inoltre, il requisito non è stato considerato eccessivamente restrittivo del favor partecipationis, poiché l’avviso di gara consentiva espressamente la partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei, consorzi), permettendo a operatori specializzati nell’organizzazione di eventi, come la stessa ricorrente, di allearsi con un broadcaster per presentare un’offerta completa.
Il Cuore della Decisione: la Discrezionalità dell’Amministrazione nei Contratti Attivi
Nel respingere tutte le censure, il TAR ha costruito la sua motivazione attorno a un perno centrale: l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nell’affidamento dei contratti attivi.
Ribadendo la qualificazione del rapporto come concessione di bene, il Tribunale ha affermato che la configurazione della procedura comparativa è rimessa alle scelte dell’ente, sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.
Sul punto, la sentenza è chiara: l’affidamento dei beni pubblici non soggiace al rigore procedurale che contrassegna i contratti cd. passivi, e “la configurazione delle modalità di comparazione è rimessa all’«ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sia nell’articolazione concreta del procedimento selettivo, sia nella scelta, all’interno di canoni di ragionevolezza, degli elementi da valorizzare ai fini della valutazione comparativa delle domande» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 333)”.
Questa premessa ha permesso al Collegio di smontare, una per una, le doglianze della ricorrente. In particolare, con riferimento alla circostanza che nella lex specialis il Comune avrebbe surrettiziamente privilegiato la componente della trasmissione televisiva rispetto all’evento dal vivo, il TAR ha ritenuto che “il mantenimento di determinati livelli di qualità dello spettacolo è compatibile solo con l’afflusso di adeguati investimenti, che un operatore televisivo riesce a coprire tramite gli introiti pubblicitari. Si tratta di aspetti che denotano un impiego del bene in linea con il canone della proficua utilizzazione (cfr. art. 37 cod. nav.), criterio guida che deve orientare l’Amministrazione nell’affidamento”.
Ora, in disparte l’eccentricità del richiamo al Codice della navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327), non può negarsi che trattasi di un leitmotif che permea tutta la decisione in commento, come dimostra il riferimento del TAR alle concessioni di beni demaniali (richiama la precedente TAR Liguria, sez. I, 23 settembre 2025, n. 1010), che però nulla hanno a che vedere col thema decidendum.
La Presunta Indeterminatezza della Lex Specialis e le Procedure Flessibili
La critica relativa alla presunta vaghezza dell’avviso di gara è stata respinta dal TAR osservando che, proprio perché si tratta di un contratto attivo e di una prestazione connotata da “creatività e originalità”, una certa flessibilità nella lex specialis non solo è ammissibile, ma risulta necessaria per non “imbrigliare eccessivamente il margine di proposta degli interessati”.
Il Collegio ha inoltre tracciato un’interessante analogia con le procedure flessibili previste dal Codice dei Contratti Pubblici, come la procedura competitiva con negoziazione (art. 73) e il dialogo competitivo (art. 74). In tali modelli, il contenuto della prestazione non è rigidamente predefinito dalla stazione appaltante, ma viene modellato attraverso il confronto con gli operatori economici. La procedura bifasica delineata dal Comune di Sanremo (selezione e successiva negoziazione) è stata ritenuta assimilabile a questi schemi, giustificando così un minor grado di dettaglio iniziale nell’avviso.
L’affidamento del Festival configura una “Concessione di Bene” ma non di un “Bene Culturale”: le Implicazioni sul Regime Giuridico
Quanto alla censura che si verterebbe in una fattispecie di concessione di servizi, il TAR – ricordando che il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l’inquadramento operato dal Tribunale nell’ambito del precedente contenzioso – si limita a considerare che “pur nella complessità del sinallagma, il profilo causale prevalente della convenzione, dal punto di vista economico, consiste nello scambio tra la concessione del bene immateriale e il riconoscimento di un corrispettivo, composto da una parte fissa e da una variabile. Questi tratti sono riprodotti anche nella concessione il cui affidamento è stato disposto con gli atti impugnati in esecuzione della pronuncia di questo Tribunale; pertanto, le argomentazioni svolte nelle due sentenze possono essere integralmente richiamate”.
Ebbene, stando così le cose, viene da chiedersi quanto meno se la concessione in esame riguardi davvero un bene immateriale (il marchio del “Festival”) oppure l’utilizzo che di quel bene si può fare, peraltro sostituendosi all’ente pubblico titolare del marchio: ciò che configura una concessione di servizi (di fatto il concessionario sostituisce il Comune nella “organizzazione e gestione del Festival”).
Infine, il Tribunale ha liquidato l’argomento secondo cui il Festival dovrebbe essere qualificato come “bene culturale” ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Tale classificazione avrebbe comportato l’applicazione di un regime giuridico speciale e più vincolante. Il TAR ha sottolineato come questo punto fosse già stato esaminato e respinto nelle precedenti sentenze, sia di primo che di secondo grado, e che sulla questione si fosse ormai consolidato il giudicato. La kermesse, pur avendo un indubbio valore culturale in senso lato, non rientra nella nozione giuridica di bene culturale, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di procedure di affidamento e tutela.
Conclusioni e Prospettive Future
La sentenza n. 555/2026 del TAR Liguria consolida il quadro giuridico per la gestione del Festival di Sanremo e, più in generale, per l’affidamento di beni pubblici che generano opportunità economiche, ma desta qualche perplessità.
Se da un lato viene confermato l’imprescindibile obbligo di una procedura competitiva a tutela della concorrenza, dall’altro viene riaffermato con forza il principio della discrezionalità amministrativa. L’ente pubblico, quando agisce per valorizzare il proprio patrimonio e generare entrate, ha il potere-dovere di strutturare la selezione nel modo che ritiene più adeguato a perseguire l’interesse pubblico, bilanciando l’apertura al mercato con la necessità di garantire la qualità, la sostenibilità economica e il successo del progetto.
La decisione dimostra come il diritto amministrativo sappia adattare i propri strumenti alla complessità dei fenomeni, riconoscendo che non tutte le procedure possono essere “ingabbiate” in schemi rigidi. Per un evento come il Festival di Sanremo, dove la componente artistica, creativa e mediatica è preponderante, un approccio flessibile e discrezionale, purché motivato e non arbitrario, appare non soltanto legittimo, ma anche funzionale al raggiungimento del miglior risultato possibile per l’Amministrazione e per il pubblico.
Tuttavia, a livello di inquadramento giuridico, come già accaduto nel precedente contenzioso emerge una alquanto anacronistica figura della “concessione di beni” che appare sempre più contrastante con il diritto europeo e con le relative categorie tassonomiche.
In particolare, il TAR Liguria riporta espressamente un passaggio del Consiglio di Stato, secondo cui “«per quanto composito, l’affidamento ha infatti a oggetto […] la concessione del marchio; in tale contesto, l’organizzazione e gestione del Festival altro non è che il precipitato naturale di tale concessione, avente a oggetto proprio il Festival” ma a ben vedere la prospettiva sembra rovesciata.
In effetti, pare più confacente alla realtà ritenere che sia “l’organizzazione e gestione del Festival” ad includere il marchio e non viceversa. Detto in altri termini, il concessionario ha tutto l’interesse a gestire il servizio (non pubblico stricto sensu nella fattispecie, ma ciò non rappresenta certo un problema) sfruttando il marchio, mentre del marchio in sé e per sé il concessionario non se ne farebbe nulla.
Anche adottando il criterio della prevalenza (tipico dei contratti misti), si perverrebbe alla medesima conclusione in quanto il core business è sicuramente nella “organizzazione e gestione del Festival”, che include senz’altro il marchio e ne presuppone lo sfruttamento (specie a livello televisivo e mediatico), tant’è che in termini economici assume un ruolo preponderante e prevalente.