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Recepita in Gazzetta Ufficiale la direttiva CSRD relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità

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Autore: Francesco Ferroni

 

Il D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 pubblicato nella GU 10 settembre 2024 n. 212 (il “Decreto”), dopo l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024, ha recepito la direttiva n. 2022/2464 anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”) che amplia e rende più stringenti gli obblighi in merito alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

In particolare l’obiettivo del Decreto è incrementare gli obblighi di informazione e trasparenza, includendo nel bilancio d’esercizio dati qualitativi e quantitativi, non solo finanziari, relativi alla sostenibilità dell’attività imprenditoriale. Questo mira a rendere più chiaro, utilizzando criteri uniformi a livello europeo, agli stakeholder e agli investitori, l’impatto ambientale e sociale dell’impresa, contribuendo così a rafforzare l’immagine e la reputazione aziendale.

Il termine ultimo per il recepimento, originariamente fissato per il 6 luglio 2024, era stato posticipato da parte del Consiglio dei Ministri al 10 settembre 2024.

Ambito di applicazione del Decreto

Il Decreto introduce obblighi di rendicontazione più stringenti verso tutte le grandi imprese, le società madri di grandi gruppi, le PMI quotate e le imprese di paesi terzi, escludendo le microimprese. In particolare, rientrano tra i soggetti obbligati le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, nonché le imprese di assicurazione e gli enti creditizi, esclusa la Banca d’Italia.

Il contenuto della rendicontazione di sostenibilità

Per quanto riguarda il contenuto, le informazioni – che includono non soltanto quelle relative all’impresa societaria stessa ed alle società che appartengono al gruppo, ma anche quelle relative alla catena di valore dell’impresa, compresi i prodotti e servizi, i rapporti commerciali e la catena di fornitura – devono comprendere sia le strategie aziendali legate alle tematiche di sostenibilità e alla loro compatibilità con la transizione verso un’economia sostenibile e la riduzione del riscaldamento globale, sia il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo, con particolare attenzione alle questioni di sostenibilità e all’esistenza di sistemi di incentivi correlati. Inoltre, devono essere inclusi gli obiettivi e le politiche aziendali in materia di sostenibilità, nonché le procedure di due diligence relative a queste specifiche problematiche.

Nel dettaglio tra le informazioni da includere nella rendicontazione vi sono:

a. Una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

  • la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
  • le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
  • i piani dell’impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’Accordo di Parigi e l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e, se del caso, l’esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
  • il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
  • le modalità di attuazione della strategia dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b. una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c. una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità  e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d. una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e. informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f. una descrizione:

  • delle procedure di due diligence applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di due diligence;
  • dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l’impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di due diligence;
  • di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g. una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa.

Tali informazioni similmente dovranno essere rese da “società madri di un gruppo di grandi dimensioni”.

La rendicontazione di sostenibilità è oggetto di apposita attestazione di conformità, da parte di un revisore legale (o di una società di revisione), che può essere anche lo stesso già incaricato della revisione contabile della società.

Il revisore è incaricato di esaminare in particolare la rendicontazione di sostenibilità delle imprese, al fine di verificare il rispetto degli standard previsti, rilasciando una formale attestazione di conformità del report alle normative vigenti. Tale attestazione include un’analisi approfondita delle dichiarazioni sulla sostenibilità, garantendo la verificabilità dei dati e l’effettiva applicazione nelle pratiche aziendali.

Inoltre, le società, nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili, garantiscono una partecipazione attiva dei lavoratori nel processo di rendicontazione, definendo modalità di comunicazione e confrontandosi con loro sulle informazioni rilevanti, nonché sui metodi per ottenere e verificare i dati relativi alla sostenibilità.

Tempi di applicazione

Secondo l’articolo 17 del Decreto, l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità varia in base alla dimensione e al tipo di impresa, in breve sintesi:

Dal 1° gennaio 2024:

l’obbligo si applica:

  • alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico (ad esempio, società quotate) e che superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
  • enti di interesse pubblico che sono società madri di gruppi di grandi dimensioni che, su base consolidata, superano il numero medio di 500 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2025:

l’obbligo si estende a tutte le altre imprese di grandi dimensioni, anche se non rientrano tra quelle che superano i 500 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2026:

si applica alle piccole e medie imprese quotate (eccetto le microimprese) e ad altri enti, come gli enti piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive.

Dal 1° gennaio 2028:

gli obblighi di rendicontazione si applicheranno anche alle succursali di società madri extra-europee che superano determinati limiti di ricavi nell’Unione europea.

Responsabilità e sanzioni

La rendicontazione di sostenibilità sarà adottata sotto la responsabilità dell’organo amministrativo e la vigilanza dell’organo di controllo, come stabilito dall’art. 10, comma 1, del Decreto.

Significativamente, l’art. 10, comma 4, prevede che la CONSOB, nella determinazione del tipo e dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, potrà considerare sia le procedure adottate dall’organo amministrativo della società, tenendo conto di eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità nazionali ed europee, sia il fatto che le violazioni possano essere dovute a informazioni erronee, incomplete o omesse fornite da terzi, inclusi soggetti appartenenti alla catena di valore della società e non sotto il controllo diretto di quest’ultima.

La proposta di limitazione della responsabilità dei sindaci: problemi ancora aperti

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La proposta di legge per la limitazione di responsabilità dei sindaci è stata approvata dalla Camera dei Deputati e dovrà essere sottoposta al vaglio del Senato della Repubblica.

L’iniziativa, lodevole soprattutto per il tentativo di rendere il ruolo di sindaco più attrattivo per le migliori professionalità, è stata accolta favorevolmente, nonostante alcune condivisibili osservazioni in merito ad alcune incertezze e lacune della nuova disciplina.

Come condivisibilmente sottolineato dal Professor Abriani nel corso dell’audizione del 12 marzo 2024, infatti, l’iter legislativo di specie avrebbe potuto essere anche una occasione per colmare alcune lacune nella disciplina, prima tra tutte una migliore definizione della sussistenza della prorogatio dei sindaci dimissionari e dunque anche il perimetro temporale di efficacia dell’atto abdicativo ergo della responsabilità dei sindaci.

Com’è noto, infatti, il nuovo dettato normativo si concentra solo sull’articolo 2407, comma 2, del codice civile, e sull’aggiunta di un ultimo comma che riguarda la prescrizione delle azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci.

Tralasciando l’analisi del nuovo ultimo comma, e concentrandosi solamente sulle modifiche al secondo comma,  il testo approvato alla Camera sancisce l’abrogazione della responsabilità solidale dei sindaci con quella degli amministratori, limitando – a quanto pare – le responsabilità del collegio sindacale alle attività di presidio legale.

Auspicabilmente, sebbene non chiaramente riportato, resterebbero escluse dalle limitazioni di responsabilità introdotte dalla norma, le funzioni di revisione legale e/o di membri degli organismi di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01 e le condotte in violazione sulla veridicità delle attestazioni e sulla segretezza su fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Infine, dal punto di vista soggettivo è prevista un’esclusione esplicita per i casi di dolo.

Anche sulla specifica individuazione del limite di responsabilità (il c.d. cap) non pare possa condividersi la scelta del legislatore. Innanzitutto gli scaglioni hanno riguardo ad un solo requisito ovvero il multiplo del compenso annuo percepito, da qui due osservazioni: pare innanzitutto opportuno inserire anche dei criteri dimensionali delle società e, in secondo luogo, ai fini di una certezza ex ante sul cap di riferimento, non far riferimento al compenso percepito, ma al compenso deliberato. Tale ultimo punto, tra l’altro, pare ambiguamente trattato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge del 4 luglio 2023, dove dapprima si fa riferimento all’emolumento annuo deliberato e poi al compenso percepito.

In ultima istanza non pare possa sottacersi che la disciplina codicistica, come modificata, debba trovare apposito coordinamento anche con il Codice della Crisi. Su tutti è auspicabile il coordinamento con l’articolo 14, comma 3, che contempla per i sindaci un esonero di responsabilità solidale con gli amministratori (che sarebbe abrogata) per segnalazione agli stessi dell’esistenza di fondati indizi della crisi. Forse ancor più che di coordinamento sarebbe il caso di meglio disciplinare la fattispecie appena citata che, da un lato, potrebbe essere sovrabbondante, e dall’altro lato, potrebbe rischiare di alimentare segnalazioni pretestuose o un indebolimento dell’attenzione dell’organo di controllo successivamente alla segnalazione.

Hanno chiuso il calciomercato, il calciomercato è vivo! Spunti regolamentari.

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Autori: Gianluca Medina e Francesco De Grandi

 

Osimhen passa dal Napoli al Galatasaray a titolo temporaneo a mercato ormai chiuso in Italia (e in Arabia Saudita), a pochi giorni dal trasferimento a titolo definitivo di Lukaku dal Chelsea a seguito di un’estenuante trattativa in cui (così quantomeno riporta la stampa specializzata) il club londinese ha continuamente respinto la richiesta di trasferimento a titolo temporaneo del bomber belga. Basta  menzionare modalità e tempistiche del valzer dei numeri 9 che ha caratterizzato il mercato del club napoletano allenato da Antonio Conte per restituire un’immagine nitida della particolare sessione estiva di calciomercato che, quantomeno in Italia (e in entrata), si è conclusa venerdì 30 settembre u.s. alle 23.59.

A pochi giorni dal gong, sono però ancora parecchie le operazioni che potrebbero interessare i club italiani e inevitabilmente cambiare le sorti di quei club nel corso dell’intera stagione, e ciò in virtù del disallineamento della chiusura delle sessioni di calciomercato nelle varie federazioni e della possibilità di tesserare calciatori svincolati.

Quando inizia e quando finisce esattamente il calciomercato? Ci sono limitazioni per i club di effettuare operazioni di “prestito” e come queste impattano sul calciomercato? Fino a quando è possibile tesserare calciatori svincolati? Nel presente articolo, cercheremo di ricapitolare le principali regole che forniscono le risposte a queste domande e che sostanzialmente, trovano il loro fondamento nel FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, ovverosia il regolamento FIFA che, per sintetizzare, disciplina i tesseramenti e i trasferimenti internazionali imponendo altresì a ciascuna federazione l’obbligo di disciplinare con un regolamento domestico i trasferimenti interni recependo integralmente (fatte salve sparute eccezioni) le diverse regole dettate dal FIFA RSTP medesimo.

Le sessioni di calciomercato

Come noto, secondo quanto stabilito dal FIFA RSTP, come regola generale (sulle eccezioni relative ai calciatori svincolati, torneremo più avanti) i calciatori possono tesserarsi per un club solo durante alcuni periodi di tempo specifici, formalmente noti come periodi di tesseramento, che possono differire tra competizioni maschili e femminili. La fissazione dei periodi di tesseramento non solo rafforza il principio della stabilità contrattuale tra club e calciatori professionisti, ma svolge altresì un ruolo fondamentale nel salvaguardare l’integrità sportiva delle competizioni fintantoché viene impedito ai calciatori di trasferirsi tra diverse squadre che partecipano alla stessa competizione durante lo svolgimento dello stessa. Tuttavia, come si vedrà, le regole non impediscono integralmente che detta sovrapposizione non possa occorrere.

Sul punto, il primo periodo del comma 1 dell’art. 6 del FIFA RSTP prevede espressamente che “i calciatori possono essere tesserati solo durante uno dei due periodi di tesseramento annuali stabiliti dalla federazione di appartenenza”.

Da quanto sopra enunciato, spetta quindi a ciascuna federazione affiliata alla FIFA stabilire le date specifiche per le rispettive sessioni di calciomercato nel quadro e nei limiti stabiliti dal predetto Regolamento. Nello stabilire i propri periodi di tesseramento, la federazione può considerare le particolarità del proprio territorio e delle proprie competizioni, come il formato dei campionati nazionali, il numero di squadre partecipanti, eventuali considerazioni commerciali pertinenti e così via.

Il successivo comma 2 precisa quali sono i limiti entro i quali le federazioni possono fissare i propri due periodi di tesseramento. In particolare, tale norma stabilisce che il primo periodo di tesseramento può iniziare già il primo giorno successivo a quello in cui si è concluso il periodo di competizione della stagione precedente, e al più tardi il primo giorno della nuova stagione. Questo primo periodo di tesseramento non può essere inferiore a otto settimane o superiore a dodici settimane. Il secondo periodo di tesseramento deve avvenire a metà stagione e non deve essere inferiore a quattro settimane o superiore a otto settimane. Il totale dei due periodi di tesseramento non può superare le sedici settimane. Le date del periodo di gara e dei due periodi di tesseramento per la stagione devono essere inserite nel TMS almeno dodici mesi prima della loro entrata in vigore e, in caso di inadempimento, la FIFA potrà decidere di imporre delle date per i periodi di tesseramento.

Le diverse sessioni di mercato in Europa e nel mondo

Con comunicato n. 226 del 24 maggio 2024, la FIGC ha diramato le date dell’inizio della sessione di calciomercato estiva e invernale della corrente stagione sportive. Durante l’estate, il mercato si è aperto sabato 1° luglio 2024 ed è terminato venerdì 30 agosto 2024 alle ore 23:59. Il mercato invernale, invece, inizierà giovedì 2 gennaio 2025 e volgerà al termine il 3 febbraio 2025.

Alla pari della FIGC, tutte le altre federazioni affiliate alla FIFA hanno dovuto individuare i propri periodi di tesseramento. Per quanto riguarda i top 5 campionati europei maschili (Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia), la sessione estiva si è chiusa simultaneamente lo scorso venerdì 30 agosto, mentre in alcune federazioni europee (ad esempio, Olanda e Portogallo) la sessione si è chiusa nella giornata di lunedì 2 settembre u.s.

Al momento in cui si scrive, va segnalato che sull’apposita tabella pubblicata sul sito della FIFA emerge una discrepanza rispetto a quanto pubblicato dalla FIGC dato che si evince un periodo di tesseramento leggermente differente, ossia dal 1° luglio al 31 agosto 2024 per la sessione estiva e dal 2 gennaio al 4 febbraio 2025 per quella invernale. Altre discrepanze presenti nella tabella FIFA riguardano ad esempio il già citato Portogallo e l’Arabia Saudita, dove si riporta la chiusura della sessione di mercato estiva in data 6 ottobre 2024, mentre come riportato sul sito della federazione (SAFF) la finestra risulta essere chiusa in data 2 settembre 2024.

Tra le finestre che restano attualmente aperte spiccano quelle stabilite dalla federazione belga (6 settembre 2024), e dalla federazione turca (13 Settembre 2024), che negli ultimi tempi ha beneficiato della discrepanza rispetto alle top federazioni europee risultando destinazione di diversi calciatori ritenuti “fuori dal progetto” dai club e non più cedibili nelle federazioni di provenienza – il trasferimento di Osimhen ne rappresenta un esempio per certi versi clamoroso – e dalla federazione degli Emirati Arabi Uniti, in cui il mercato estivo chiuderà il 1° ottobre 2024.

A scanso di equivoci, va ricordato che un calciatore può essere trasferito a condizione che il periodo di tesseramento della federazione a cui è affiliato il club cessionario anche se in quel momento il periodo di tesseramento della federazione del club cedente risulta essere chiuso.

Le regole FIFA sui prestiti

In tempi relativamente recenti, la FIFA ha introdotto nel FIFA RSTP un nuovo set di regole riguardanti i trasferimenti a titolo temporaneo, i cosiddetti prestiti, con tre obiettivi principali: (i) proteggere l’integrità delle competizioni; (ii) sviluppare e formare i giovani calciatori e (iii) prevenire ”l’accumulo” (hoarding) dei calciatori.

In estrema sintesi, al fine di limitare il numero totale di prestiti di un club per stagione, la FIFA ha imposto un tetto massimo di giocatori che un club può prestare o ricevere in prestito a livello internazionale in qualsiasi momento durante la stagione stessa.

Tale limitazione è stata dalla FIFA introdotta gradualmente nel corso di un processo transitorio di due anni e diviso come segue: dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 era previsto un tetto massimo di otto giocatori prestati e otto giocatori ricevuti in prestito, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il relativo numero del tetto è stato abbassato a sette, mentre dal 1° luglio 2024 in avanti è previsto un tetto massimo di sei giocatori prestati e sei ricevuti in prestito.

Per promuovere lo sviluppo dei giovani calciatori, però, è prevista un’eccezione a tale regola generale. Il successivo comma 7, infatti, stabilisce che “il prestito di un professionista sarà esente dalle limitazioni di cui sopra se: a) il prestito avviene prima della fine della stagione del club cedente in cui il professionista compie 21 anni; e b) il professionista è un giocatore formato dal club cedente”.

La disposizione in esame ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di giovani calciatori professionisti nonché i club che investono nella formazione e nell’educazione dei giovani cosicché, se le suddette condizioni sono cumulativamente soddisfatte, il prestito di tali calciatori si considera escluso dai limiti previsti al comma 6 dell’art 10 del RSTP.

Inoltre, per evitare abusi e indipendentemente dal fatto che un calciatore possa rientrare in queste eccezioni, i club sono altresì limitati a prestare o ricevere in prestito un massimo di tre giocatori professionisti a o da un determinato club in un dato momento nel corso di una stagione. Tale regola è stata applicata immediatamente a partire dal 1° luglio 2022 senza alcuna fase transitoria.

È importante chiarire che, sebbene le nuove regole FIFA si applichino solo ai prestiti internazionali, esse rientrano nelle disposizioni vincolanti a livello nazionale ed entro tre anni dall’entrata in vigore (i.e. 1° luglio 2025) dovranno essere incluse nei regolamenti nazionali sui trasferimenti domestici, restando specificato che la limitazione del numero di prestiti stabilita a livello nazionale dai regolamenti delle federazioni possa differire da quella stabilita dall’articolo 10 del FIFA RSTP, purché essa sia coerente con i principi della protezione dell’integrità delle competizioni, dello sviluppo e della formazione dei giovani calciatori e della prevenzione dell’hoarding dei calciatori.

Calciatori svincolati

Da ultimo, per quanto riguarda i calciatori svincolati – semplificando, considereremo solo i calciatori con rapporto contrattuale scaduto o risolto consensualmente – il FIFA RSTP consente alle federazioni di considerare lo status di questi calciatori in via eccezionale rispetto alla regola generale secondo cui il tesseramento è possibile solamente nei periodi di tesseramento prestabiliti.

A tal riguardo, il paragrafo (b) dell’art. 6.3 del FIFA RSTP nella sua attuale versione dispone che “un professionista il cui contratto è scaduto o è stato risolto consensualmente prima della fine della sessione di mercato applicabile al club ingaggiante può essere tesserato da detto club anche dopo la cessazione del relativa sessione di mercato”.

Da questo punto di vista, nel già citato C.U. 226 la FIGC ha disposto per i calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2024 la possibilità di essere tesserati dal 1° luglio sino al 31 marzo 2025, mentre per coloro il cui contratto è scaduto ovvero consensualmente risolto entro la fine della sessione di mercato appena conclusasi, il tesseramento in via eccezionale ex art. 6 FIFA RSTP sarà possibile facendo istanza per un numero massimo pari di 2 calciatori per club nei periodi da sabato 31 agosto 2024 a venerdì 13 dicembre 2024 e da martedì 4 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025.

Conclusioni

La chiusura della sessione estiva del calciomercato italiano è stata accompagnata da pesanti critiche di diversi addetti ai lavori relativamente all’apertura della sessione di mercato durante le prima partite del campionato, circostanza che come detto trova il suo fondamento in quanto stabilito dal FIFA RSTP, che lascia a ciascuna federazione il compito di stabilire dette finestre entro i margini già richiamati.

Tra le varie critiche, spiccano certamente le parole del Presidente della FIGC Gravina, il quale nei giorni scorsi ha riferito sui canali ufficiali della Federazione che “l’unica strada per anticipare la chiusura della campagna trasferimenti sia quella di far diventare maggioritaria la posizione della FIGC nel consesso della UEFA”. Tra l’altro, va evidenziato che nella UEFA vi sono federazioni con un disallineamento tra chiusura del mercato e inizio competizioni ancor più marcato rispetto alla situazione nostrana. Non rimane che monitorare il tema per eventuali sviluppi.

Si rimanda all’articolo completo sul blog de La Gazzetta dello Sport.

 

Cagliari Calcio vince al TAS in materia di contributo di solidarietà

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cagliari calcio legislab porzio marsilio

LegisLAB, con un team composto dal Founding Partner Alberto Porzio e dal Senior Associate Paolo Marsilio, ha assistito Cagliari Calcio nell’ambito di un procedimento dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna nei confronti del club croato RNK Spalato in relazione al trasferimento nazionale del calciatore Marko Rog dalla SSC Napoli alla società sarda.

Il contenzioso ha avuto origine dal contrasto giurisprudenziale formatosi in ambito FIFA sull’interpretazione della novità regolamentare, introdotta dal Regolamento sullo status e il trasferimento dei calciatori nel 2020, in materia di contributo di solidarietà per i trasferimenti domestici aventi dimensione internazionale.

La disposizione al centro del procedimento prevede che i club di formazione dei calciatori abbiano diritto a ricevere parte del contributo di solidarietà anche nell’ipotesi in cui il trasferimento di un calciatore professionista avvenga tra due club affiliati alla medesima federazione nazionale, purché la società che ha formato il giocatore sia straniera.

L’Arbitro Unico del TAS, nel pronunciare la decisione favorevole alla società sportiva italiana ed esprimendosi sulle tematiche della certezza del diritto e del divieto di applicabilità dei regolamenti in via retroattiva, ha risolto un contrasto giurisprudenziale che ha coinvolto numerosi club.


The CAS upheld the appeal filed by Cagliari Calcio in a solidarity contribution related dispute.

With a team led by the Founding Partner Alberto Porzio and including the Senior Associate Paolo Marsilio, LegisLAB sports law team assisted Cagliari Calcio in the proceedings before the Court of Arbitration for Sport in Lausanne against the Croatian football club RNK Split in connection with the national transfer of the player Marko Rog from SSC Napoli to Cagliari Calcio.

The proceedings originated from the law dispute formed within FIFA on the interpretation of the amendment introduced by the Regulations on the Status and Transfer of Players in 2020 regarding the solidarity contribution due in case of national transfer with an international dimension.

The provision at the heart of the issue provides that a training club is entitled to receive part of the solidarity contribution also if a professional player is transferred between clubs affiliated to the same association, provided that the training club is affiliated to a different association.

With this decision, the Sole Arbitrator of the CAS, in ruling in favor of the Italian football club and dealing with the issues of legal certainty and non-applicability of regulations on a retroactive basis, resolved a law dispute that involved several clubs.

L’articolo dell’avv. Paolo Marsilio su Italia Oggi

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Paolo Marsilio italia oggi

Nell’edizione cartacea del 17 settembre 2022 di Italia Oggi, quotidiano economico, giuridico e politico, è stato pubblicato il contributo dell’Avv. Paolo Marsilio, senior associate di LegisLAB, dal titolo «TAS di Losanna e contributo di solidarietà FIFA: un contrasto giurisprudenziale risolto».

L’articolo consiste in un commento di un recentissimo lodo arbitrale emesso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, la massima autorità giurisdizionale sportiva internazionale, in materia di Solidarity Mechanism FIFA (di cui all’articolo 21 RSTP, ai sensi de quale il 5% del corrispettivo di ogni trasferimento internazionale dovrà essere dedotto a titolo di contributo di solidarietà e distribuito dal club cessionari alle società che hanno contribuito alla formazione e istruzione del calciatore nel corso degli anni), che ha visto accolte le domande della società Cagliari Calcio, difesa e assistita dallo studio LegisLAB.

In particolare, l’articolo ha dapprima esemplificato la disciplina FIFA in materia, evidenziando la recente modifica da cui è scaturita la vicenda processuale e si è poi soffermato sulle argomentazioni del TAS che, in accoglimento delle domande del Cagliari Calcio, ha ribadito – risolvendo un contrasto giurisprudenziale – la preminenza del principio di legal certainty. Decisiva in questo senso la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare del sistema di trasferimenti e tesseramenti FIGC e l’analisi interpretativa delle norme FIFA in materia di irretroattività della legge.

Clicca qui per leggere l’articolo su Italia Oggi


Paolo Marsilio

Paolo assiste società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché atleti, agenti sportivi e allenatori in materia di trasferimenti nazionali e internazionali, procedimenti disciplinari in ambito nazionale e internazionale, ticketing. Presta consulenza nella redazione di contratti di sponsorizzazione e contratti di cessione dei diritti di immagine, nella redazione di contratti di intermediazione sportiva e sulle questioni regolamentari, nazionali ed internazionali.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, collabora con LegisLAB dal 2016. Nel 2019 viene nominato agli AIAS Awards fra i finalisti nella categoria Giovane Avvocato dell’Anno.

LegisLAB si rafforza nel restructuring

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gravante legislab restructuring

Lo studio LegisLAB annuncia l’ingresso dell’Avvocato Amalia Gravante con il ruolo di counsel. Si tratta di un ingresso strategico volto al posizionamento dello Studio nell’area restructuring. Il nuovo counsel di LegisLAB ha, infatti, una vastissima esperienza vantando nei propri track record svariati procedimenti al suo attivo nel ruolo di difensore di fiducia di imprese, Curatele fallimentari, Amministrazioni Giudiziarie, nonché quale Curatore, Custode, Delegato del Tribunale.

L’avvocato Gravante nell’arco di circa un ventennio ha, altresì, continuativamente prestato la propria collaborazione nelle attività di studio, esame e docenza in materia di diritto processuale civile presso Università, Scuole di Specializzazione, Fondazioni ed Associazioni forensi, Enti pubblici e privati.

Un passo importante, dunque, nel posizionamento di LegisLAB nel settore della Crisi di Impresa. Settore su cui in questo momento c’è grandissima attenzione sia per alcune congiunture sfavorevoli che hanno colpito l’economia nazionale, sia per la recente entrata in vigore (sebbene in periodi temporali sfalsati) del nuovo Codice della Crisi di Impresa.

Questo nuovo innesto è stato fortemente voluto dallo Studio, in un contesto storico in cui la Crisi di Impresa svolge un ruolo particolarmente delicato, con delle ricadute importanti anche in altri settori quali il Venture Capital, M&A ecc.”,

dichiara il Managing Partner Alberto Porzio.


LegisLAB assiste Maxi Zoo nell’apertura di due nuovi punti vendita

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Maxizoo LegisLab medina giuffrida

Milano, 09 settembre 2022

Maxi Zoo Italia, proseguendo nell’espansione della sua catena, ha recentemente aperto due nuovi punti vendita, il primo a Frosinone nel Centro Commerciale “Le Sorgenti” e il secondo a Tavernerio, in provincia di Como.

Si tratta del 146° e del 147° negozio della catena, ormai presente in 12 regioni d’Italia.

Ad accogliere i clienti lo staff Maxi Zoo e un vastissimo assortimento di prodotti e servizi per tutte le esigenze di alimentazione, cura e gioco degli animali domestici.

Maxi Zoo Italia è stata affiancata per tutti gli aspetti legali delle aperture da LegisLAB con un team composto dal Partner Avv. Walter Marini e dal Senior Associate Avv. Marco Giuffrida.


Avv. Walter Marini

Founding Partner dello studio, Walter opera nelle aree del diritto civile, commerciale, immobiliare e fallimentare.
Assiste privati e aziende, anche di rilievo internazionale, in ambito stragiudiziale e giudiziale, ove, in oltre vent’anni di attività professionale, ha maturato una significativa esperienza in tutte le tipologie di contenziosi, compresi quelli arbitrali.
E’ abilitato al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
Prima di fondare LegisLAB ha collaborato con primari studi legali milanesi rivestendo ruoli di responsabilità e di direzione.

Avv. Marco Giuffrida

Marco concentra la sua attività sul contenzioso civile, commerciale, assicurativo, condominiale, nonché sulle procedure esecutive e concorsuali. Assiste privati e imprese nelle fasi di negoziazione e redazione di contratti, avendo maturato una particolare esperienza nel settore del real estate.

Entrato a far parte di LegisLAB come Junior Associate nel 2017, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano.

LegisLAB

È un laboratorio del diritto per dare soluzioni di valore a imprese e privati.
Uno studio legale composto da professionisti curiosi e dinamici, con uffici in Italia e a Parigi. Un laboratorio del diritto strutturato per dare risposte chiare a esigenze complesse, rendere i nostri clienti corporate più competitivi e quelli privati più tutelati.

Al via le iscrizioni per la seconda edizione del Master in Sports Law in collaborazione con LegisLAB

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Siamo lieti di annunciare che sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Master in Sports Law organizzato da TopLegal Academy in collaborazione con LegisLAB.

Si tratta di un programma executive in cui verranno affrontate, con taglio pratico, le principali tematiche del diritto sportivo. Gli insegnamenti seguiranno la logica della spiegazione dei principali istituti come elemento propedeutico allo svolgimento di specifiche simulazioni in aula.

Il Master in Sports Law è un master dedicato a tutti i professionisti, in house o liberi professionisti, interessati allo sport management e ad approfondire come il diritto intersechi la sports industry nonché le norme speciali che regolano questo settore. Si tratta di un percorso di specializzazione intensivo, articolato in quattro “executive weekend”, dal 21 ottobre al 25 novembre 2022, che permetterà ai partecipanti di trovare una sintesi tra la propria passione per lo sport e quella per il diritto.

Interverranno in qualità di relatori, oltre agli avvocati di LegisLAB, alcuni tra i più esperti professionisti e operatori di spicco del mercato, al fine di ricreare in aula un dibattito utile a tutti i presenti.

Al termine delle giornate formative previste dal calendario, i partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni, riceveranno il diploma rilasciato da TopLegal Academy. Il diploma sarà consegnato nel corso di un evento esclusivo, aperto a tutti i docenti e i partecipanti del master.


Per maggiori informazioni e per scoprire le agevolazioni sulla quota di iscrizione clicca qui.

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Campionato di Serie A 2022/2023: le novità sul tetto alle rose

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tetto alle rose legislab le regole del gioco

In vista dell’imminente inizio del Campionato di calcio di Serie A, previsto per domenica 14 agosto, l’avvocato Alessia Murgia e la dottoressa Erika Mazzucotelli hanno esaminato le novità introdotte dal comunicato ufficiale della FIGC n. 29/A in tema di tetto alle rose a partire dalla corrente stagione sportiva.

In primo luogo, il predetto comunicato ha dettato i criteri per individuare il club formatore in tutte quelle ipotesi in cui il calciatore risulti trasferito in prestito nel periodo rilevante e ha altresì meglio specificato come computare gli anni di tesseramento per una società ai fini dell’attribuzione della qualifica di “calciatore formato nel club”.

Inoltre, sono state precisate le categorie di calciatori (tesserabili in periodi diversi dalle due finestre ordinarie di campagna trasferimento) con i quali può essere integrato – fino al numero massimo di 25 – l’elenco dei giocatori che ogni club deve inviare alla Lega di Serie A entro le ore 12:00 del giorno antecedente alla prima gara di campionato, fermo restando l’obbligo di rispettare le quote minime di calciatori “formati nel club” e “formati in Italia”, nonché la quota massima di giocatori “liberi”, cioè non necessariamente formati nel club o in Italia.

Infine, con riferimento alla possibilità di sostituire, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori, è stato previsto che il giocatore sostituito potrà essere reinserito al posto del suo sostituto nell’elenco dei “calciatori over 22” solo nel periodo di campagna trasferimenti successivo alla data della sostituzione, ovvero non potrà essere riproposta la sostituzione degli stessi due calciatori, a parti invertite, al di fuori dei periodi dei trasferimenti. Viceversa, il calciatore sostituito potrà essere reinserito nell’elenco in qualsiasi momento al di fuori dai periodi di trasferimento, purché al posto di un calciatore diverso dal suo sostituto, e ovviamente sempre nel rispetto del numero massimo delle due sostituzioni complessivamente consentite.


Clicca qui per leggere l’articolo completo su Le Regole del Gioco.

LegisLAB con Quadratum Italia e Van Der Gragt per l’arrivo della calciatrice all’Inter

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Alberto-Porzio-LegisLAB

LegisLAB con la calciatrice Stefanie Van Der Gragt  e Quadratum Italia nel tesseramento presso il club milanese F.C. Internazionale

LegisLAB, con un team composto dal founding partner Alberto Porzio (in foto) e dall’associate Alessia Murgia, ha assistito la calciatrice olandese, ex-difensore dell’Ajax e della nazionale olandese e Quadratum Italia, società di agenzia sportiva coinvolta nell’operazione, curando tutti gli aspetti legali relativi al contratto di prestazione sportiva sottoscritto con F.C. Internazionale e al relativo tesseramento.

La calciatrice classe 1992 vanta numerose presenze con la nazionale olandese, tra cui quelle nella massima competizione europea di calcio femminile “UEFA European Women’s Football Championship”.

Solo di recente le calciatrici di Serie A sono diventate a tutti gli effetti le prime atlete professioniste italiane: un primo passo verso un circolo virtuoso che ci rende ancora più orgogliosi.

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Alberto Porzio opera a Milano dove si occupa di diritto commerciale, societario (operazioni straordinarie) e sportivo, sia a livello nazionale che internazionale.

In ragione della significativa esperienza maturata nell’industry dello sport e dei media, società professionistiche, agenti e atleti si rivolgono a lui per ricevere assistenza legale per diritti audiovisivi, trasferimenti dei calciatori, diritti di immagine, contratti di rappresentanza, rapporti con le Federazioni e le Leghe, contrattualistica generale.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano ha operato per anni in primari studi legali prima di fondare con i colleghi LegisLAB.

Alessia Murgia si occupa principalmente di diritto sportivo prestando consulenza a società sportive professionistiche e dilettantistiche, atleti e agenti sportivi, sia a livello nazionale che internazionale, su tematiche attinenti alla contrattualistica e alla normativa sportiva. In particolare la sua assistenza si concentra sulla intermediazione sportiva, su trasferimenti di atleti professionisti, sponsorizzazioni, diritti di immagine, diritti audiovisivi e nuovi media.

Ha iniziato a collaborare con LegisLAB nel 2017, inizialmente svolgendo la pratica forense. È autrice di articoli su “Le Regole del Gioco”, blog di approfondimento di diritto sportivo gestito dal team dello studio e pubblicato sul sito de La Gazzetta dello Sport.

Ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva “Lucio Colantuoni” presso l’Università degli Studi di Milano.