Novità regolamentari a garanzia delle acquisizioni dei club di Lega Pro. Analisi dell’attuale disciplina regolamentare e recenti casi disciplinari.
08 Maggio

Autore: Paolo Marsilio
Con un comunicato stampa, la FIGC ha reso note le novità emerse nella riunione del Consiglio Federale del 30 aprile 2025, tra le quali emergono alcune modifiche regolamentari che prevedono maggiori garanzie per l’acquisizione dei club di Lega Pro.
Le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico
Le modifiche intervengono nell’ambito delle disposizioni che regolano le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, di cui all’articolo 20 bis delle NOIF.
Secondo tale norma, le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria.
Quanto ai requisiti di onorabilità, questi sono previsti dal comma 5 dell’art. 20 bis NOIF (rubricato “Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico”) e prevedono che i soggetti interessati alle acquisizioni non debbano avere riportato condanne penali in tutta una serie di fattispecie (es. truffa, riciclaggio e usura).
Quanto ai requisiti di solidità finanziaria, questi sono previsti dal successivo comma 6 e proprio su questa disposizione è intervenuta la modifica regolamentare del 30 aprile 2025.
Le modifiche regolamentari del 30 aprile 2025
In particolare, come si vede dal nuovo testo del comma 6, tra i requisiti di solidità finanziaria, è stato aggiunto un ulteriore adempimento (oltre a quelli già previsti dalle lettere A1) e A2). In caso di acquisizioni di partecipazioni societarie di maggioranza, anche relativa, di club di Lega Pro, da oggi, gli acquirenti devono prestare idonee garanzie non solo a copertura del debito pregresso, come già previsto, ma anche di quello che maturerà fino al termine della stagione in corso.
Più precisamente, il nuovo articolo, oggi, prevede quindi che gli acquirenti debbano depositare in FIGC una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata in favore della Lega Pro, a garanzia dei debiti nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali, dovuti sino al termine della stagione sportiva in corso. La garanzia dovrà essere prestata proporzionalmente alla partecipazione acquisita e dovrà essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.
Il tema si colloca nell’ambito delle sempiterne questioni che colpiscono i club di Lega Pro: le violazioni di natura amministrativa e la precaria tenuta economico-finanziaria.
Come a breve si vedrà, il tema è più che mai attuale, poiché il 5 maggio 2025 la Procura Federale della FIGC ha deferito alcuni club per violazioni di tale natura.
Dapprima, giusto per dovere di completezza e per permettere una migliore comprensione dei responsabilità ascritte ai soggetti deferiti, può essere utile ricordare i tratti generali della responsabilità disciplinare delle società calcistiche.
Il contesto regolamentare in materia di responsabilità disciplinare dei club
L’art. 6 C.G.S. FIGC detta una disciplina a carattere generale della responsabilità disciplinare delle società calcistiche le quali si identificano con “tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l’attività sportiva del giuoco del calcio”. Da ciò discende che la responsabilità in esame potrà interessare non soltanto le società sportive professionistiche, ma anche le società dilettantistiche ed amatoriali.
Quella in esame è una responsabilità che ha la sua fonte nella commissione di illeciti sportivi, da intendersi in senso atecnico, quindi non condotte corrispondenti ad atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare ad altri un vantaggio in classifica, ma condotte che integrino ogni violazione di regole statutarie federali o di disposizioni alle quali sia comunque ricollegata una sanzione disciplinare. Naturalmente, la disciplina di cui all’art. 6 C.G.S. (che annovera espressamente forme di responsabilità oggettiva e presunta delle società) deve essere integrata con le previsioni che, nei successivi articoli del codice, individuano specifiche fattispecie di responsabilità per le società, con specifiche sanzioni.
Ne costituiscono un esempio, l’art. 33 C.G.S. per le Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera e il precedente art. 31 per le violazioni in materia gestionale ed economica.
Tali norme (di cui quelle summenzionate rappresentano un mero esempio) si pongono nell’ambito del più ampio sistema di previsioni volte a salvaguardare l’integrità economica del sistema calcio. Tale integrità è perseguita dalla Federazione anche in via preventiva all’atto delle acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico e in tale contesto si pone la modifica regolamentare da ultimo intervenuta con il Consiglio Federale del 30 aprile 2025
L’attuale contesto giudiziario in materia gestionale ed economica
Le ultime modifiche intervengono in un momento in cui, oltre ai recenti casi di Taranto e Turris, escluse dal campionato di calcio di Serie C da parte del Tribunale Federale Nazionale della FIGC a inizio 2025, pochi giorni fa (precisamente il 5 maggio), il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito sempre al Tribunale Federale le società Triestina (Girone A di Serie C), Lucchese (Girone B di Serie C), Messina e Foggia (Girone C di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di tale natura.
Se per i summenzionati Taranto e Turris l’iter giudiziale si è già concluso, nei casi di Triestina, Lucchese, Messina e Foggia si tratta solo di un deferimento da parte della Procura Federale; tuttavia, altre sanzioni disciplinari potrebbero essere giudizialmente disposte, confermando – anche per la presente stagione sportiva – che qualcosa nel sistema proprio non va.
In ordine sparso, nei casi summenzionati, ai legali rappresentanti pro tempore sono state contestate violazioni quali il mancato pagamento degli emolumenti e degli incentivi all’esodo, il mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps, del fondo di fine carriera, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo o il mancato deposito di documentazione contabile richiesta dalla FIGC.
Tutte le società sono state, quindi, deferite – così come previsto dall’art. 6 C.G.S. – sia a titolo di responsabilità oggettiva (per l’appunto, proprio per le condotte dei propri vertici), sia di responsabilità propria, dal momento che i club rispondono direttamente dell’operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.
Ai legali rappresentanti pro tempore di Lucchese, Messina, Triestina è stata, altresì, contestata la recidiva, ex art.18, comma 1, C.G.S.
Conclusioni
La precaria tenuta economico-finanziaria dei club – professionistici e non – anche nell’ottica di limitare il più possibile le violazioni di natura amministrativa è un tema sul quale porre i massimi sforzi. Le previsioni regolamentari negli anni, via via, preposte e gli stringenti controlli effettuati dalla FIGC ad oggi non sembrano aver creato un sistema impermeabile. La modifica regolamentare da ultimo disposta, sebbene si prefigge di impedire ex ante l’ingresso nel sistema calcistico di soggetti poco solventi, non può che essere accolta positivamente, ed è testimonianza dell’attenzione che la Federazione ha sul punto. Per capire se il set regolamentare così composto possa essere idoneo a prevenire gli scenari giudiziali (e le relative ripercussioni nei campionati) cui si è ormai abituati, occorrerà, tuttavia, attendere.